IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce l'importanza del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, solidarieta'; promuove le condizioni che ne agevolino lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile e culturale. 2. Le finalita' di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma vengono individuate nelle seguenti: a) le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari; b) le finalita' di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonche' alla protezione del paesaggio e della natura; c) le finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico artistico e alla promozione e sviluppo della attivita' ad esso connesse.