IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11
agosto  1991,  n.  266, riconosce l'importanza del volontariato quale
espressione di partecipazione, pluralismo, solidarieta'; promuove  le
condizioni   che   ne   agevolino   lo   sviluppo,   salvaguardandone
l'autonomia, per il conseguimento di finalita' di carattere  sociale,
civile e culturale.
   2. Le finalita' di carattere sociale, civile e culturale di cui al
precedente comma vengono individuate nelle seguenti:
     a)  le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel
campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
     b) le finalita' di carattere  civile  sono  quelle  relative  al
miglioramento  della qualita' della vita, alla promozione dei diritti
delle  persone,  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  dell'ambiente
nonche' alla protezione del paesaggio e della natura;
     c) le finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla
tutela  e  alla  valorizzazione della cultura, del patrimonio storico
artistico e alla  promozione  e  sviluppo  della  attivita'  ad  esso
connesse.